Riferimenti normativi principali Artt. 48-51 Codice del consumo ; D.lgs. 70/2003, art. 12 ; Direttiva 2011/83/UE, art. 6; D.lgs. 30/2026 (in vigore dal 24 marzo 2026) .
Regola fondamentale Prima di essere vincolato, il consumatore deve ricevere, in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile, tutte le informazioni precontrattuali previste dall’art. 49 Cod. cons., tra cui: identità e contatti del professionista, caratteristiche essenziali del bene/servizio, prezzo totale (comprensivo di imposte e costi aggiuntivi), condizioni e procedure di recesso, garanzia legale, eventuale indice di riparabilità del bene .
Novità 2026 (d.lgs. 30/2026) In recepimento della Direttiva (UE) 2024/825, sono stati introdotti nuovi obblighi informativi precontrattuali relativi a:
- garanzia commerciale di durabilità offerta dal produttore;
- aggiornamenti software per beni con elementi digitali;
- indice di riparabilità del bene;
- disponibilità e costo dei pezzi di ricambio .
Forma nei contratti elettronici Per i contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici che impongono un obbligo di pagamento, il professionista deve comunicare in modo chiaro ed evidente, direttamente prima dell’ordine, le informazioni essenziali (identità, prezzo, caratteristiche principali, garanzia) .
Negli acquisti in-app e contratti digitali La Commissione UE ha chiarito che sistemi di autenticazione con validità limitata (es. 15 minuti) non consentono il consenso implicito: il consenso del consumatore deve essere esplicito anche per gli acquisti successivi .