Riferimenti normativi principali Art. 1, co. 3 e 3-ter, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 (Decreto Bersani), conv. L. 40/2007; Art. 80, co. 4-quater e 4-quinquies, Codice delle comunicazioni elettroniche; Art. 98-octies septies, d.lgs. 207/2021 ; Delibera AGCOM 487/18/CONS.
Regola fondamentale Nei contratti per adesione nel settore TLC, l’utente può recedere senza penali. Le sole spese addebitabili devono essere giustificate dai costi reali dell’operatore (dismissione linea, trasferimento utenza), commisurate al valore del contratto e proporzionali alla durata residua della promozione. Le clausole difformi sono nulle .
Limiti al recupero degli sconti Il Consiglio di Stato (sent. 7080/2024) ha ritenuto legittimo il meccanismo che calcola le spese di recesso sulla base del “prezzo implicito” (ricavo medio atteso), detraendo quanto percepito fino al recesso, a condizione che il risultato sia equo e proporzionato alla durata residua del contratto. L’operatore non può arricchirsi più di quanto avrebbe ottenuto dall’esecuzione integrale del contratto .
Durata massima dei vincoli I contratti TLC non possono imporre un periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi; anche la rateizzazione di prodotti o servizi accessori non può eccedere tale termine .
Obblighi di trasparenza Le spese di recesso devono essere pubblicate nella pagina “trasparenza tariffaria”, evidenziate per ciascuna offerta e per ogni mese in cui il recesso potrebbe essere esercitato, e rese note al consumatore in fase di pubblicizzazione dell’offerta e sottoscrizione del contratto .