Telefono

Riferimenti normativi principali Artt. 33-37-bis Codice del consumo; Direttiva 93/13/CEE; Art. 37-bis Cod. cons. (tutela amministrativa AGCM).

Regola fondamentale Sono presumibilmente vessatorie — e dunque nulle — le clausole che consentono al professionista di:

  • modificare unilateralmente il contratto o le caratteristiche del prodotto/servizio senza giustificato motivo indicato nel contratto [art. 33, co. 2, lett. m) Cod. cons.];
  • aumentare il prezzo senza riconoscere al consumatore il diritto di recedere [art. 33, co. 2, lett. o) Cod. cons.] .

Requisiti per la validità dello jus variandi Il professionista deve: (i) indicare nel contratto condizioni oggettive e specifiche che giustifichino la modifica; (ii) rispettare un ragionevole preavviso; (iii) riconoscere il diritto di recesso senza penali. La sola previsione del preavviso non compensa l’assenza di giustificato motivo indicato ab origine .

Applicabilità nelle telecomunicazioni Non sussiste un rapporto di specialità tra la disciplina settoriale TLC e quella consumeristica sulle clausole abusive: AGCM è competente a dichiarare la vessatorietà anche in quel settore, e le clausole riproduttive di una norma di legge lo sono soltanto se ne traspongono il nucleo precettivo, non se ne sfruttano autonomamente una facoltà .

Sanzione La clausola abusiva è nulla, mentre il contratto rimane valido per il resto . L’AGCM può dichiarare la vessatorietà con apposito provvedimento ex art. 37-bis Cod. cons.