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Riferimenti normativi principali Artt. 18-27 Codice del consumo; Direttiva 2005/29/CE; Direttiva 2019/2161/UE (Omnibus).

Regola fondamentale È vietata qualsiasi pratica commerciale ingannevole (per azione o per omissione) o aggressiva idonea a falsare il comportamento economico del consumatore medio. Rientrano nella fattispecie omissiva le pratiche in cui informazioni rilevanti vengono occultate, presentate in modo oscuro, incomprensibile o intempestivo .

Temi più attuali:

  • Prezzi civetta o prezzi “a partire da”: indicazione di prezzi non realmente disponibili o riferiti a condizioni non standard.
  • Sconti non veritieri: riduzione rispetto a un prezzo di riferimento artificiosamente aumentato in precedenza.
  • Costi frazionati: disaggregazione del prezzo in componenti per creare un’apparenza di convenienza.
  • Identità del venditore: obbligo di trasparenza sulle piattaforme online circa il soggetto con cui il consumatore contratta.

Obblighi di trasparenza nelle vendite online Per i messaggi pubblicitari contenuti su siti di vendita online, il professionista deve indicare in modo riconoscibile le offerte promozionali (incluse particolari modalità di pagamento) non appena il consumatore accede al sito .

Orientamento rilevante La CGUE (C-100/24, 15 maggio 2025) ha precisato che anche una modalità di pagamento che procura un vantaggio oggettivo e certo all’acquirente costituisce “offerta promozionale” soggetta agli obblighi di trasparenza della Direttiva 2000/31/CE .