Riferimenti normativi principali Artt. 128-135 Codice del consumo; Direttiva 2019/771/UE; Direttiva 2011/83/UE, art. 6, par. 1, lett. l) e m).
Regola fondamentale Il venditore risponde di ogni difetto di conformità esistente al momento della consegna che si manifesti entro 2 anni dalla consegna del bene. Per i beni con elementi digitali forniti in modo continuativo, la responsabilità copre l’intera durata del periodo contrattuale di fornitura .
Presunzione a favore del consumatore Il difetto manifestatosi entro 1 anno dalla consegna si presume preesistente, con inversione dell’onere della prova a carico del venditore.
Obblighi informativi Il professionista deve fornire, già in fase precontrattuale, un promemoria dell’esistenza della garanzia legale e indicarne la durata minima di due anni, in modo visibile mediante l’avviso armonizzato di cui all’art. 65-ter Cod. cons. .
Criticità attuali
- Confusione tra garanzia legale (obbligatoria) e garanzia commerciale (facoltativa).
- Beni tecnologici con aggiornamenti software mancanti o difettosi.
- Pratiche che condizionano l’attivazione della garanzia a perizie o esborsi a carico del consumatore.
- Mancata comunicazione dei diritti del consumatore al momento della denuncia del difetto.
Orientamento rilevante L’AGCM ha censurato la pratica di proporre garanzie commerciali a pagamento senza adeguata informazione sull’esistenza della garanzia legale, qualificandola come pratica commerciale scorretta .