Riferimenti normativi principali Art. 52 e ss. Codice del consumo (d.lgs. 206/2005); Allegato I, Cod. cons. ; Direttiva 2011/83/UE.
Regola fondamentale Il consumatore ha diritto di recedere senza indicarne le ragioni entro 14 giorni (estesi a 30 giorni per contratti conclusi nel contesto di visite non richieste a domicilio o escursioni organizzate a fini promozionali). Il periodo decorre dalla conclusione del contratto (servizi) o dal ricevimento del bene (vendite) .
Informazione obbligatoria Il professionista deve fornire, in modo chiaro e comprensibile, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare il recesso, nonché il modulo tipo di recesso di cui all’Allegato I, Parte B . Il mancato adempimento proroga il periodo di recesso di 12 mesi .
Costi a carico del consumatore Il consumatore non sostiene alcuna penale, né è tenuto a pagare il valore del servizio eventualmente reso prima del recesso, salvo casi specifici .
Criticità attuali
- Informazioni incomplete o poco accessibili nelle piattaforme digitali.
- Interfacce progettate per scoraggiare il recesso.
- Vendite telefoniche con deficit informativo sul modulo e sulle procedure.
- Mancata messa a disposizione della funzione di recesso digitale ex art. 54-bis Cod. cons.
Orientamento giurisprudenziale e di enforcement: L’AGCM e il Consiglio di Stato hanno chiarito che ostacolare il recesso — anche mediante meccanismi contrattuali ambigui, rinnovi automatici o richiesta di pagamenti post-recesso — configura pratica commerciale scorretta, con conseguente applicazione di sanzione pecuniaria.